(1) Il progetto esecutivo ed il foglio delle condizioni è approvato, a seconda delle rispettive competenze, dal direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe o dal presidente della commissione provinciale dighe. 18)
(2) L'esecuzione dei lavori previsti nei progetti approvati è autorizzata dal direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe. 19)