(1) Chiunque costruisce o gestisce un'opera disciplinata dalla presente legge, senza averne ottenuto le preventive approvazioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 10.000 a Euro 20.000. 27)
(2) Chiunque pone in esercizio un'opera disciplinata dalla presente legge senza il prescritto nullaosta, di cui all'articolo 5, comma 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 5.000. 28)
(3) Chiunque non ottempera, nei termini prescritti, all'esecuzione delle opere e all'adozione delle misure, di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, e all'articolo 7, comma 2, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000 a Euro 20.000. 29)
(4) Chiunque omette la denuncia di cui all'articolo 7 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000 a Euro 10.000. 30)