(1) A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai ciechi civili assoluti minorenni, in luogo della pensione per ciechi civili assoluti, verrà erogata d'ufficio l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti. Le domande dirette al conseguimento della pensione per conto di tali soggetti si intendono rivolte a conseguire detta indennità.
(2) Agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 73%, che possiedano gli altri requisiti previsti dalla presente legge per la concessione della pensione per invalidi civili parziali di cui al punto 2), comma 1, dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, la pensione medesima viene erogata purché abbiano presentato la relativa domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge.
(3) I titolari di pensione per invalidi civili parziali di cui al punto 2), comma 1, dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 74%, continuano, in presenza degli altri requisiti, a percepire la pensione.
(4) L'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni di cui al punto 7), comma 1, dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, rimane in vigore in via transitoria fino al 31 dicembre 1989. Fino a tale data saranno erogate le prestazioni già assegnate e concesse nuove prestazoni a coloro che abbiano presentato domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge e siano in possesso dei requisiti per essa previsti.
(5) Le indennità di cui ai punti 10) e 11), primo comma, dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, vengono corrisposte d'ufficio ai ciechi ed ai sordomuti che siano già titolari delle pensioni di cui al punto 4), rispettivamente 5), comma 1, dello stesso articolo, con la medesima decorrenza della relativa pensione, risalendo al massimo fino al 1° gennaio 1988.
(6) Le indennità di cui al comma precedente vengono concesse, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di apposita domanda, anche ai ciechi ed ai sordomuti che non abbiano diritto alle pensioni ivi indicate, purché nei loro confronti siano accertate le minorazioni di cui al punto 4), rispettivamente 5), comma 1, dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Qualora la domanda venga presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la prestazione è concessa, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1989.
(7) A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge non saranno più concesse prestazioni a cittadini iscritti negli elenchi dei censiti residenti all'estero (A.I.R.E.). Restano salvi i diritti acquisiti dei cittadini che già beneficiano di prestazioni o abbiano presentato la relativa domanda alla data di entrata in vigore della presente legge.
(8) Per i titolari di indennità di accompagnamento quali invalidi e ciechi di cui ai punti 6) e 8), comma 1, dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione della prestazione più favorevole; la nuova indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla relativa domanda.
(9) L'articolo 26 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è soppresso.