(1) 8)
(2) 9)
(3) Le disposizioni di cui al precedente secondo comma trovano applicazione anche per cause ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Per ogni coordinatore di cui all'articolo 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, la Giunta provinciale può nominare un sostituto per i casi di assenza del coordinatore medesimo.
(2) Le sostituzioni dei coordinatori per assenze fino a 60 giorni non comportano alcuna modifica del trattamento economico.
(3) Nel caso di sostituzione di durata superiore a 60 giorni, l'indennità di coordinamento prevista dell'articolo 48 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è corrisposta dal 61° giorno in poi al sostituto. In tal caso il coordinatore sostituito conserva la titolarità dell'incarico senza percepire l'indennità di coordinamento.
(4) Qualora l'assenza del titolare si protragga per un periodo superiore ad un anno a causa di malattia o per collocamento in congedo straordinario non retribuito, si procede alla nomina di un nuovo coordinatore.
(5) Qualora il titolare dell'incarico è collocato in congedo straordinario non retribuito o in posizione di aspettativa senza assegni, l'indennità di coordinamento è corrisposta al sostituto per tutto il periodo in cui non spetta al titolare.
(1)(2)(3) 8)
(4) 19)
(1) È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.
(2) Il personale di cui al precedente primo comma sarà individuato con deliberazione della Giunta provinciale.
(1) Le visite preventive ed i controlli periodici connessi con attività esposte a rischio, in particolare dall'uso continuo di videoterminali, nonché i collaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'Amministrazione provinciale sono effettuati dai competenti organismi ed uffici pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
(1) (2) (3) (4) (5) 23)
(6) 26)
(7) 23)
(1) Le disposizioni di cui alla lettera i) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, sono abrogate.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.