Pubblicata nel B.U. 2 febbraio 1988, n. 6.
Abrogati dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.
(1) La disposizione della prima parte del quarto comma dell'articolo 2 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, è estesa anche al personale del ruolo speciale dei servizi veterinari.
(1) Al personale della Provincia che cessa dal servizio con diritto a pensione o per collocamento in aspettativa ed in soprannumero, ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, può essere liquidato a titolo di acconto un anticipo sull'indennità di buona uscita provinciale inclusiva dell'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L., da computarsi in relazione agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze della Provincia medesima.
(2) All'erogazione del predetto anticipo provvede il direttore dell'Ufficio stipendi tramite apertura di credito disposta annualmente a suo favore, dietro attestazione del servizio prestato rilasciata dei competenti uffici per l'amministrazione del personale dai singoli ruoli.
(3) All'atto della liquidazione definitiva dell'indennità di buona uscita da parte del competente ufficio previdenza sociale e pensioni il direttore dell'ufficio stipendi provvede al recupero del relativo anticipo.
(4) Le spese per gli anticipi di cui al presente articolo e le entrate derivanti dai relativi recuperi sono imputate ai capitoli delle contabilità speciali del bilancio provinciale.
Abrogato dall'art. 11, comma 2, della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.
Integra l'art. 34, terzo comma, della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
(1) È abrogato l'articolo 39 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.