(1) Continuano a trovare applicazione gli articoli 10, 15, 21, 21/bis, 22, 25/bis, 25/ter e 30 della presente legge. 2)
(1) Le unità sanitarie locali possono stipulare con enti e/o istituzioni di assistenza e beneficenza che gestiscono servizi socio-assistenziali apposite convenzioni, secondo lo schema-tipo deliberato dalla Giunta provinciale, per l'erogazione di prestazioni sanitarie non mediche.
(1) Sono abrogati gli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.
(2) 5)
(3)(4) 3)
(5) 6)
(1) Il difensore civico, istituito ai sensi della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente del servizio sanitario provinciale, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.
(2) Il difensore civico segnala al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato reclamo e invitando il comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti degli accertati ritardi, irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che li hanno determinati. In caso di inerzia del comitato di gestione il difensore civico ne informa l'assessore competente per la sanità per gli opportuni provvedimenti.
(3) Copia della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, viene inviata ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.
(1) 9)
(1/bis) 10)
(1/ter) 11)
(1/quater) 12)
(1/quinquies) 13)
(2) 14)
(3) Le aziende speciali unità sanitarie locali rimborsano parzialmente le spese di ostetricia sostenute per il parto a domicilio, alle condizioni e nell'ammontare stabilito annualmente dalla Giunta provinciale. 13)
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare la gestione della Centrale provinciale di Emergenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) e relativo allegato programma 5, all'Azienda speciale U.S.L.- Centro-sud ed a fissarne le modalità operative con apposite direttive sulla base dei principi e delle raccomandazioni dell'Unione europea. 17)
(1) L'attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera viene assicurata dalle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali che si avvalgono di personale medico o infermieristico, dipendente, convenzionato o legato da rapporti di altra natura con il servizio sanitario provinciale. A detto personale che opera a bordo di eliambulanze, autoambulanze o altri veicoli di soccorso, sono corrisposti, con effetto retroattivo a decorrere dall' 1.7.1997, importi diversificati a seconda che l'attività di emergenza venga svolta durante o fuori l'orario di servizio, la cui entità e modalità di erogazione sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti il personale sanitario impiegato nell'attività di emergenza, le organizzazioni sindacali e le Aziende speciali UU.SS.LL. 18)
(1) Continuano a trovare applicazione le seguenti norme: