Pubblicata nel B. U. 22 luglio 1988, n. 32 - Numero Straordinario.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire e gestire, nell'ambito della formazione professionale di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata con le leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 14, 29 novembre 1965, n. 16, 19 maggio 1968, n. 6, 6 dicembre 1972, n. 36, e 22 gennaio 1975, n. 9, corsi di formazione per educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani.
(1) Per l'ammissione ai corsi di formazione di cui al precedente articolo è richiesto il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.
(1) I corsi di cui all'articolo 1 hanno una durata minima di due anni scolastici e devono prevedere complessivamente non meno di 2000 ore di insegnamento, di cui la metà di tirocinio pratico.
(1) Il programma di insegnamento comprende:
(1) A conclusione del corso è previsto l'espletamento di un esame finale consistente in prove scritte, orali e pratiche. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno 4/5 delle lezioni teoriche e allo svolgimento integrale del tirocinio. I criteri di svolgimento delle prove saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) Le prove si svolgono innanzi ad apposite commissioni d'esame, distinte per gruppo linguistico e nominate dalla Giunta provinciale, e costituite da un presidente scelto fra il personale direttivo della formazione professionale provinciale e dagli insegnanti delle materie d'esame, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 9.
(3) Funge da segretario della commissione un funzionario della formazione professionale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.
(1) Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente articolo, per le prove finali esprimono una valutazione complessiva dei candidati in trentesimi.
(2) Contro il giudizio espresso dalla commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Giunta provinciale, esclusivamente per motivi di legittimità.
(3) Per i gettoni di presenza ai membri della commissione si applicano le disposizioni in vigore presso l'Amministrazione provinciale.
(1) Ai candidati che abbiano superato l'esame finale è rilasciato un attestato con la denominazione: "diploma di idoneità per educatore di convitti ed operatore pedagogico nel Servizio giovani".
(2) L'attestato di idoneità di cui sopra è valido ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, ed è requisito per l'ammissione ai concorsi che la Giunta provinciale indice per la nomina in ruolo e per gli incarichi di educatore in convitti e di operatore pedagogico nel Servizio giovani ed in istituzioni socio-pedagogiche.
(3) Inoltre l'attestato è valido per il riconoscimento della qualifica di esperto pedagogico ai fini dell'articolo 5 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13.
(1) Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare agli esami di cui al precedente articolo 5, previa frequenza di appositi corsi di preparazione svolti in base alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, anche candidati che alla data suddetta siano in servizio quali educatori in convitti o operatori pedagogici nel Servizio giovani e siano in possesso di un diploma di scuola media di secondo grado e abbiano prestato servizio socio-pedagogico ininterrotto per almeno due anni.
(2) Al primo concorso dopo l'entrata in vigore della presente legge, per educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani bandito dalla Giunta provinciale, si può prescindere dal limite massimo di età.
(1) Le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate rispettivamente di:
(2) È istituito 1 posto di commesso bidello per la scuola professionale delle località ladine.
(1) La dotazione organica del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana di cui alla lettera a) del sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, è aumentata di 1 posto.
Il comma 1 modifica l'art. 45 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4, e il comma 2 abroga l'art. 10 della L.P. 23 luglio 1982, n. 11.
L'art. 12 modifica l'art. 75 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.
(1) Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33.
(2) L'attestato di idoneità per istitutore in convitto, rilasciato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è da considerarsi requisito valido per la nomina ai posti di ruolo e per gli incarichi per la qualifica di educatore in convitto.
(3) L'attestato di idoneità per istitutore per handicappati, rilasciato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è da considerarsi requisito valido per la nomina ai posti di ruolo e per gli incarichi per le qualifiche di insegnante laureato e insegnante diplomato, tecnico per soggetti portatori di handicap.
Omissis.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.