Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1987, n. 57.
(1) Nell'atto di compravendita deve essere menzionato il godimento dei benefici della presente legge, che viene inoltre reso pubblico mediante annotazione tavolare: "il corpo tavolare costituente il maso chiuso è soggetto alle norme dell'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31".
(2) Dieci anni dopo l'annotazione di cui al comma 1 il proprietario del bene può chiedere all'ufficio tavolare la relativa cancellazione.3)
L'art. 6 è stato modificato dall'art. 24 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.