(1) 2)
(2) In casi di grave rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, la Giunta provinciale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti annui, per la durata di due anni, alle imprese che assumano in provincia di Bolzano a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, lavoratori licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell'attività produttiva o a seguito di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e che siano esclusi dai benefici previsti dalla legislazione statale in materia di integrazione salariale e mobilità. 3)
(3) È consentita l'erogazione di finanziamenti anche in caso di assunzione, a tempo indeterminato, di portatori di handicap in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonché di persone affette da devianze sociali.