(1) Con regolamento saranno emanate disposizioni per la tenuta degli inventari, per la disciplina dei compiti dei consegnatari di beni mobili e immobili, nonché per il servizio di custodia da affidare ad estranei all'Amministrazione. Con apposito regolamento sono, inoltre, emanate le disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza degli edifici dell’Amministrazione provinciale. 43)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.