(1) Ai telefonisti ciechi è attribuita l'indennità di mansione spettante in base alle norme in vigore al corrispondente personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. L'indennità viene corrisposta dal 1° luglio 1978.
(1) Agli impieghi di ruolo e non di ruolo previsti dalla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, per le scuole materne di lingua tedesca ed italiana possono accedere anche le insegnanti di scuola materna appartenenti al gruppo linguistico ladino in possesso del diploma rilasciato da una scuola magistrale nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.
(1) Ai dipendenti della Provincia che cessano dal servizio viene liquidato un anticipo sull'indennità di buona uscita pari al 60% della spettanza presunta.
(2) La liquidazione del predetto anticipo è disposta con decreto del direttore dell'Ufficio previdenza sociale e pensioni da inviare alla Corte dei conti per la registrazione unitamente al mandato di pagamento.
(3) La relativa spesa fa carico al bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario sugli appositi capitoli per il pagamento dell'indennità di buona uscita.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuo speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.