In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

h) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 241)
Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale

1)
Pubblicata nel B.U. 19 agosto 1986, n. 35.

Art. 1 (Finanziamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti) 2)

(1)  Per favorire l'esecuzione di opere pubbliche, la Provincia concorre, a partire dall'anno finanziario 1987, al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1986 dai comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende, con la Cassa depositi e prestiti. Il finanziamento predetto è concesso anche per l'ammortamento dei mutui, per i quali la Cassa depositi e prestiti ha dato l'adesione di massima entro l'anno 1986.

(2)  La concessione dei contributi ai sensi della presente legge avverrà secondo le modalità e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'accordo ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Tale accordo annuale stabilisce gli enti beneficiari, i progetti finanziabili, l'ammontare dei contributi nonché l'applicabilità temporale. 3) 

(2-bis)  Per le opere finanziate con mutui ai sensi delle leggi regionali 9 febbraio 1991, n. 3, e 28 novembre 1993, n. 21, gli enti mutuatari possono affidare in concessione l'esecuzione delle opere ad altri enti con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27. 4) 

(3)  A partire dal programma annuale 1993 la Giunta provinciale può assumere, per opere di fognatura ed impianti per l'acqua potabile, il carico totale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai comuni ai sensi della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, sempreché i comuni siano beneficiari del fondo perequativo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e siano considerati a struttura economica debole ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21. I comuni interessati devono comunque dimostrare l'avvenuto utilizzo dei plafond creditizi messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti. 5) 

(3-bis) 6) 

(3-ter) 6) 

(3-quater) 6) 

(3-quinquies) 7)

2)
Vedi anche l'art. 6 della L.P. 21 luglio 2016, n. 17, e l'art. 11, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
3)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 32 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
4)
Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
5)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.
6)
Aggiunto dall'art. 6 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 32 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
7)
L’art. 1, comma 3-quiquies, è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6, e successivamente abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera j), della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 2 (Versamento contributi)

(1)  Il versamento delle annualità di contributo ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, a favore degli enti beneficiari avrà luogo in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

(2)  Qualora gli enti beneficiari cedano irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti i contributi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, la Provincia provvede al versamento degli stessi direttamente alla Cassa depositi e prestiti alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. 8)

8)
Il secondo comma è stato sostituito dall'art. 10, quinto comma, della L.P. 22 marzo 1988, n. 9, e successivamente modificato dall'art. 12 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

Art. 2-bis

(1)  Qualora ai comuni, ai consorzi tra comuni o alle loro aziende sia consentita l'accensione di mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo provinciale è concesso con le modalità e nelle misure regolate dagli articoli 1 e 2. 9)

9)
L'art. 2-bis è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 27 agosto 1991, n. 25.

Art. 3   10)

10)
Integra l'art. 1 della L.P. 12 giugno 1980, n. 18.

Art. 3-bis (Riduzione dell’indebitamento dei comuni)

(1) I comuni che provvedono all’estinzione anticipata di debiti, utilizzando risorse proprie provenienti dall’avanzo di amministrazione, continuano a percepire i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della presente legge, della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, e successive modifiche, e dell’articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

(2) Nel caso in cui lo Stato assegni ai comuni contributi per l’attenuazione degli indennizzi a seguito dell’estinzione anticipata dei mutui, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le relative assegnazioni statali sono proporzionalmente trattenute dalla Provincia. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione del presente comma. 11)

11)
L’art. 3-bis è stato inserito dall’art. 3, comma 1, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 4   12)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

12)
Omissis.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
ActionActionc) Legge provinciale11 giugno 1975, n. 27
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27 —
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24 —
ActionActionArt. 1 (Finanziamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti)
ActionActionArt. 2 (Versamento contributi)
ActionActionArt. 2-bis
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 3-bis (Riduzione dell’indebitamento dei comuni)
ActionActionArt. 4   
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico