(1) Per favorire l'esecuzione di opere pubbliche, la Provincia concorre, a partire dall'anno finanziario 1987, al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1986 dai comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende, con la Cassa depositi e prestiti. Il finanziamento predetto è concesso anche per l'ammortamento dei mutui, per i quali la Cassa depositi e prestiti ha dato l'adesione di massima entro l'anno 1986.
(2) La concessione dei contributi ai sensi della presente legge avverrà secondo le modalità e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'accordo ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Tale accordo annuale stabilisce gli enti beneficiari, i progetti finanziabili, l'ammontare dei contributi nonché l'applicabilità temporale. 3)
(2-bis) Per le opere finanziate con mutui ai sensi delle leggi regionali 9 febbraio 1991, n. 3, e 28 novembre 1993, n. 21, gli enti mutuatari possono affidare in concessione l'esecuzione delle opere ad altri enti con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27. 4)
(3) A partire dal programma annuale 1993 la Giunta provinciale può assumere, per opere di fognatura ed impianti per l'acqua potabile, il carico totale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai comuni ai sensi della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, sempreché i comuni siano beneficiari del fondo perequativo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e siano considerati a struttura economica debole ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21. I comuni interessati devono comunque dimostrare l'avvenuto utilizzo dei plafond creditizi messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti. 5)
(3-bis) 6)
(3-ter) 6)
(3-quater) 6)
(3-quinquies) 7)