(1) Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante dal 1° gennaio 1985 o dalla data di assunzione, se successiva, al personale ai sensi del precedente articolo 1, si considera lo stipendio in godimento alla stessa data, comprensivo dell'aumento maturato per classi e scatti; l'eventuale frazione di biennio maturata al 31 dicembre 1984 è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe di stipendio o aumento periodico biennale.
(2) Nel caso in cui lo stipendio in godimento, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale della qualifica o del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.
(3) Qualora invece detto stipendio in godimento sia superiore, è attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica o livello per classi e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio stesso.
(4) È comunque salvaguardato il maturato economico consistente: nel trattamento economico raggiunto alla stessa data per stipendio più indennità di bilinguismo di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e indennità fisse e continuative, comprensive del premio annuo lordo fisso di avvio riforma sanitaria di cui all'articolo 45, quarto comma, del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, percepite ai sensi dell'accordo unico nazionale approvato con D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, escluse l'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione e l'indennità di coordinamento.