(1) Presso l'Amministrazione provinciale sono costituite le seguenti sezioni per l'igiene ambientale: I Sezione: inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi, inquinamento prodotto da rumore, controllo sui gas tossici.
(2) Tale sezione è composta:
- a) dal direttore o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell' ufficio tutela dell'aria;
- b) da un medico del lavoro in rappresentanza del servizio multizonale di medicina del lavoro dell' Unità Sanitaria Locale Centro-Sud, di cui all'articolo 25 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, designato dall'Unità Sanitaria Locale stessa;
- c) da un funzionario tecnico dell' Ufficio n. 145, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;
- d) dall' ispettore provinciale del servizio antincendi o da un suo rappresentante dallo stesso delegato.
(3) Alle riunioni della prima sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1, lettera a), dell'articolo 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.
(4) Per tutti i membri della sezione deve essere nominato un supplente chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.
(5) Alle riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati o i loro delegati.
(6) La prima sezione esercita anche le funzioni della commissione, di cui all'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, con l'intervento con voto del questore della Provincia o di un suo rappresentante.
(7) Il Sezione: inquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti liquidi.
(8) Tale sezione è composta:
- a) dal direttore, o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell' ufficio tutela delle acque;
- b) da un medico esperto in igiene e sanità pubblica designato dall' Assessore provinciale alla sanità;
- c) da un funzionario tecnico dell' Ufficio n. 53, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente;
- d) dal direttore dell' Ufficio n. 147, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;
- e) da un funzionario tecnico dell' Ufficio n. 88, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente.
(9) Alle riunioni della seconda sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1, lettera a), dell'articolo 10, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.
(10) Alle stesse riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati, nonché il direttore dell'ufficio provinciale medicina del lavoro o i loro delegati.
(11) III Sezione: inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi.
(12) Tale sezione è composta:
- a) dal direttore, o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell' ufficio tutela del suolo;
- b) da un medico competente in igiene e sanità pubblica, nominato dall' Assessore provinciale alla sanità;
- c) da un funzionario tecnico dell' Ufficio n. 53, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente;
- d) dal direttore dell' Ufficio n. 146, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente.
(13) Alle riunioni della terza sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1. lettera a). dell'articolo 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1. dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.
(14) Alle stesse riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati, nonché il direttore dell'ufficio provinciale medicina del lavoro o i loro delegati.
(15) Il presidente, anche su proposta dei direttori dei rispettivi uffici, può invitare alle riunioni delle sezioni i funzionari degli uffici dipendenti della Ripartizione XI, del laboratorio chimico provinciale e del servizio medicina del lavoro. 6)