Pubblicata nel B.U. 5 aprile 1983, n. 17.
(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 40 milioni.
(2) Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 12141 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983.
(3) La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi farà carico agli stanziamenti del bilancio provinciale destinati alle spese per l'attuazione dell'articolo 3 della legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25, secondo le indicazioni della legge finanziaria annuale.