Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.
Recano modifiche alla L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
Sostituisce il secondo comma dell'art. 7 della L.P. 3 agosto 1983, n. 28.
(1) (2) 5)
(3) 2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
(1) A decorrere dal 1° gennaio 1982 al personale dipendente che cessa dal servizio per passaggio, a domanda, o per effetto di leggi statali, regionali o provinciali, ad altri enti pubblici con obbligo di iscrizione ad uno degli istituti previdenziali, previsti dall'articolo 12 della legge 22 giugno 1954, n. 523, l'indennità di buonuscita spettante in base alla vigente normativa provinciale per il servizio provinciale o equiparato per legge provinciale, viene liquidata previa deduzione dell'indennità premio di servizio INADEL computata in ordine al servizio provinciale o equiparato prestato con relativa iscrizione previdenziale.
(2) Per il personale che non consegue il diritto all'indennità premio di servizio INADEL, all'atto della cessazione dal servizio deve comunicare all'Amministrazione con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio se al servizio provinciale faccia seguito o meno una sua assunzione presso uno degli enti pubblici di cui al primo comma.
(3) Qualora non vi sia assunzione immediata presso uno dei predetti enti pubblici, il personale interessato con la medesima dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve anche obbligarsi a comunicare l'eventuale futuro conseguimento del diritto all'indennità di fine servizio a carico di uno degli istituti previdenziali di cui al primo comma ed a restituire in tale caso all'Amministrazione la quota di indennità premio di servizio INADEL inclusa nell'indennità di buonuscita liquidata in base alla vigente normativa provinciale.
Abrogato dall'art. 36 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a realizzare strutture da adibire a servizi di mensa per il personale da essa dipendente.
(2) La gestione della mensa, fatta salva la possibilità di gestirla in economia o di affidarla ad azienda specializzata nel settore, viene affidata con apposita convenzione preferibilmente ad associazioni di dipendenti provinciali.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente un contributo per la gestione della mensa.
(4) I dipendenti fruenti del servizio mensa sono tenuti a pagare almeno un terzo del costo effettivo del pasto completo.
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
(1) Al personale ispettivo e direttivo delle scuole materne, di ruolo e incaricato, nonché alle insegnanti in scuola materna di ruolo che sostituiscono i direttori in caso di assenza, è attribuita, con decorrenza 1° settembre 1982 e per la durata dell'espletamento delle relative funzioni, un'indennità nella misura prevista dal D.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, articolo 7, e successive modifiche e integrazioni. 8)
(2) Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano alle suddette indennità di funzione le norme di cui agli articoli 47 e 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni.
(3) L'articolo 58 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, trova applicazione anche nei confronti del personale direttivo della scuola materna.
Vedi l'art. 2 della L.P. 9 agosto 1988, n. 27.
Abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera a), del Contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.
Inserisce l'art. 10/bis nella L.P. 13 febbraio 1975, n. 16.
Sostituisce l'articolo unico della L.P. 11 marzo 1983, n. 7.
Integra l'art. 5 della L.P. 13 febbraio 1975, n. 16.
(1) La Provincia assume a carico del proprio bilancio gli oneri di riscatto da corrispondere in base all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale che, inquadrato nei ruoli provinciali, abbia richiesto o richieda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. del periodo di servizio prestato presso il disciolto Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori (I.S.S.Ca. L.) dalla data di assunzione a quella di inquadramento nei ruoli provinciali, con iscrizione previdenziale all'INPS.
(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni: Il secondo periodo dell'articolo 13, nonché gli articoli 43, 79, 85, 89, 92, 96, 107 e 112 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 2 della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, gli articoli 18 e 26 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, gli articoli 11, 14, 16 e 24 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e l'articolo 9 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge della Provincia.