Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1983, n. 45.
(1) La vigilanza sulla corretta esecuzione degli interventi previsti al primo e secondo comma del precedente articolo 2, viene svolta dall'ufficio trasporti su strada - servizi tecnici, che dispone ispezioni e verifiche da effettuarsi sulle strade periodicamente e ogni qualvolta le circostanze o la richiesta di intervento delle autorità interessate lo rendano necessario.
(2) È facoltà dell'ufficio trasporti su strada - servizi tecnici, invitare ai sopralluoghi i tecnici comunali, i rappresentanti degli enti proprietari delle strade, esperti nel settore stradale, nonché rappresentanti di enti o associazioni interessati.