Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.
Gli articoli 1 e 4 sono stati abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
Recano modifiche alla L.P. 25 maggio 1982, n. 20.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Sostituisce il 1° comma dell'art. 29 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.