(1) Oltre a quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, il servizio provinciale veterinario esercita le seguenti funzioni:
- il coordinamento della raccolta delle informazioni epidemiologiche concernenti le strutture e il funzionamento dei servizi veterinari, necessarie per la programmazione, il coordinamento e la verifica dell'attività;
- la cura dei necessari collegamenti con le amministrazioni sanitarie dello Stato, delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento;
- ii)
- la promozione dell'aggiornamento tecnico-veterinario.
(2) Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al presente articolo, il servizio veterinario provinciale può avvalersi altresì della collaborazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.iii)
(3) Il servizio provinciale veterinario è diretto dal direttore del servizio veterinario provinciale.
(4) Il direttore del servizio veterinario provinciale svolge le funzioni di autorità sanitaria veterinaria nell'ambito provinciale per l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria.iv)
(5) Salve le attribuzioni riservate ad altri organi ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge, compete al direttore del servizio veterinario provinciale, in particolare, l'adozione di:
- provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria connessi alle profilassi di Stato o altri programmi di profilassi adottati sul territorio provinciale ovvero riguardanti il territorio di più comuni, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale o comunque decentrati dallo Stato, determinando - nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti - eventuali premi a favore di coloro che collaborano all'attuazione delle singole misure;
- provvedimenti successivi all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 672 del codice penale, come depenalizzate dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- particolari misure dirette a proteggere le aziende zootecniche indenni da malattie o infezioni che possono mettere in pericolo la sanità del patrimonio zootecnico, o a conseguire il risanamento di quelle infette, provvedimenti nel settore della profilassi delle malattie di cui alle liste dell'"Office International des Epizooties" (OIE) nonché della protezione e dell'identificazione degli animali, provvedimenti attinenti i requisiti igienici delle strutture destinate alla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei mangimi nonché le relative modalità operative e provvedimenti concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture veterinarie, rispettando comunque la normativa comunitaria vigente nei diversi settori sopra richiamati;
- direttive e criteri ai servizi veterinari delle aziende speciali unità sanitarie locali in materia di profilassi e polizia veterinaria, lavorazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale nonché della produzione e commercializzazione per uso zootecnico al fine di coordinare le relative attività ed assicurare la globalità, l'uniformità e l'efficienza delle prestazioni.
- provvedimenti autorizzativi relativi alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. L'accertamento dei requisiti ivi previsti viene svolto dal servizio veterinario provinciale.
- provvedimenti successivi all'accertamento o alla contestazione sul territorio provinciale di tutte le violazioni in materia veterinaria. v)
(6) Per la violazione delle prescrizioni adottate ai sensi del comma 5, lettere a) e c), è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 305 a Euro 3.045. Il direttore del servizio veterinario provinciale può inoltre eseguire d'ufficio e a spese dell'interessato quanto contenuto nelle prescrizioni impartite. Qualora l'interessato non adempia al pagamento delle spese entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ingiunzione, la relativa riscossione è eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.vi)
(7) Il servizio veterinario provinciale, sulla base di un programma di attività approvato dalla Giunta provinciale, può eseguire tutte le spese connesse all’esecuzione dei compiti affidati al servizio ai sensi della presente legge e della normativa ivi richiamata. vii)