(1) Il personale di cui all'articolo 29, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, qualificazione professionale e disciplina presso l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo concorso di trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza.
(2) Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle Unità Sanitarie Locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
(3) Qualora non vi siano posti disponibili il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni.
(4) In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della giunta provinciale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra Unità Sanitaria Locale della Provincia per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.
(5) Il personale trasferito ad altra Unità Sanitaria Locale della Provincia ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nella graduatoria per il trasferimento in posti di corrispondente profilo e posizione funzionale, qualificazione professionale o disciplina, vacanti o di nuova istituzione nell'Unità Sanitaria Locale di precedente appartenenza.
(6) Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, qualificazione professionale o disciplina. Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.