(1) Le aziende speciali Unità sanitarie locali, per assicurare l'assistenza ospedaliera in situazione di emergenza, possono provvedere alle sostituzioni dei primari e degli aiuti, qualora per vacanza di posti in organico o per altri motivi non sia possibile provvedere con le modalità di cui all'articolo 7, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e non siano disponibili altri medici muniti dei requisiti prescritti per assumere l'incarico, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a stipulare apposite convenzioni con altri istituti di ricovero, compresi quelli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, per la messa a disposizione dei rispettivi sanitari per il tempo strettamente necessario e non oltre la durata di tre mesi.
(1/bis) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige può porre in essere contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per la durata massima di tre anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale. Durante questo periodo il personale deve frequentare i corsi per l’apprendimento delle lingue per le quali non possiede i requisiti per il concorso pubblico nel corrispondente profilo professionale. Questi contratti non sono rinnovabili, se non per indispensabili e inderogabili esigenze di servizio. Ciò deve essere approvato con delibera della Giunta provinciale. I presupposti per la stipula di questi contratti sono: 3)
- la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;
- l'oggetto del rapporto deve concernere un'attività istituzionale dell'Unità sanitaria locale per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto, o un'attività che rientri tra quelle di cui al punto 2.6.6., comma 3, del piano sanitario provinciale 1988-91 allegato alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;
- il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo o, se riguardi l'attività di cui al punto 2.6.6. del piano sanitario provinciale 1988-91, il ricorso alle graduatorie previste dall'accordo nazionale vigente per la medicina specialistica sia stato infruttuoso;
- l'impossibilità di provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;
- i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente. 4)
L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a finanziare corsi per l’apprendimento della seconda lingua per il personale di cui al presente comma, che ha rapporti contrattuali in essere con l’Azienda stessa. 5)
(1/ter) In quelle discipline in cui si constata una rilevante carenza di personale, al fine di garantire l’assistenza sanitaria a medio o lungo termine, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere a tempo determinato personale delle professioni sanitarie, nel rispetto della disciplina per l’accesso all’impiego provinciale. Allo scopo di migliorare le competenze linguistiche del predetto personale, l’Azienda Sanitaria è autorizzata a finanziare corsi di lingua, la cui frequenza sarà consentita durante l’orario di lavoro. 6)
(1/quater) Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi sanitari i contratti d’opera o rapporti di diritto privato di cui al comma 1/bis possono essere stipulati per una durata massima di cinque anni. 7)