Pubblicata nel B.U. 16 novembre 1982, n. 53.
Ai sensi dell'art. 6 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 6, nel testo tedesco di ogni articolo di questa legge la parola "Meliorationsverbände" è sostituita dalla parola "Bonifizierungskonsortien".
Abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera h), della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 6 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 6.
Recano modifiche alla L.P. 11 giugno 1975, n. 28.
Sostituisce l'art. 24 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Integra l'art. 1 della L.P. 3 novembre 1981, n. 29.