(1) Il personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi della presente legge, è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali ed assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.
(2) I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza ed alla Provincia alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente norma in materia.
(3) Per i dipendenti di cui ai precedenti commi, i quali ai sensi delle vigenti norme, presso l'ente o l'associazione di provenienza risultino tuttora iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.
(4) Nei confronti del personale passato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.