(1) È pure assunto dalla Provincia autonoma di Bolzano l'esercizio delle attribuzioni che, in materia di assistenza e beneficenza pubblica, erano esercitate, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, dall'ufficio provinciale dell'amministrazione per gli aiuti internazionali (A.A.I.), nonché di quelle esercitate dall'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), richiamate nell'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1979, dall'opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.) e dalla cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto.
(2) È altresì assunto l'esercizio delle funzioni esercitate dal Consiglio di aiuto sociale, istituito con l'articolo 74 della legge 26 luglio 1975, n. 354, elencate dell'articolo 1 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 215.