(1) Il permesso di costruire nuovi rifugi alpini o l’ampliamento di quelli esistenti, qualora quest’ultimo comporti un aumento della volumetria superiore al 30 per cento, è rilasciato previo nullaosta della Giunta provinciale. La Giunta provinciale esamina il progetto con riferimento alla dimensione e all'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo ed escursionismo nonché con riferimento alle caratteristiche e alle ubicazioni di cui all'articolo 1, sentiti i pareri della consulta per le attività alpinistiche di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e della commissione provinciale di cui all’articolo 69, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. 2)
(2) Ad eccezione degli interventi di cui al comma 1, per tutti gli interventi riguardanti i rifugi alpini esistenti, compresi i relativi abbattimenti e ricostruzioni, viene richiesta l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. 3)
(3) La qualifica di rifugio alpino può essere attribuita o revocata dall'assessore provinciale al turismo, sentito il parere della Consulta per le attività alpinistiche di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33.
(4) I titolari degli immobili ai quali è stata revocata la qualifica di rifugio alpino possono richiedere il rilascio della licenza di esercizio ricettivo e hanno diritto a ottenerla se sono in possesso dei relativi requisiti soggettivi e se i vani corrispondono alle vigenti norme sanitarie. Se i titolari non sono in possesso dei requisiti soggettivi, possono acquisire la qualificazione necessaria entro due anni dalla revoca della qualifica di rifugio alpino, conservando nel frattempo il diritto alla gestione dell'esercizio. L'attività di gestione di rifugi alpini è riconosciuta valida ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 4) 5)