(1) La presente legge ha il fine di provvedere alla protezione, alla conservazione e al risanamento dell'ambiente naturale e paesaggistico, alla migliore conoscenza e ricerca scientifica, alla diffusione della cultura naturalistica e ad un ordinato sviluppo dell'attività ricreativa nei territori vincolati come parchi naturali, ai sensi dell'articolo 1, lettera d) della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.