(1) Il comitato di gestione delibera un programma annuale delle attività di cui al precedente articolo 2 nel rispetto delle direttive e delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 3.
(2) Il comitato di gestione ha il compito, inoltre, di provvedere ad ogni altra attività di cui al precedente articolo 2 che non comporti spesa e può proporre all'Assessore provinciale competente l'adozione di ogni provvedimento che abbia riferimento alle modifiche territoriali ed alle relative prescrizioni di vincolo, nonché a qualsiasi altra disposizione contenuta in leggi provinciali che stabiliscano, con atti amministrativi, particolari possibilità di intervento nel territorio del parco.
(3) I programmi deliberati dai singoli comitati sono comunicati entro un mese all'Assessorato provinciale competente e vengono approvati dalla Giunta provinciale.