(1) L'Amministrazione provinciale può concedere a coltivatori diretti che per l'aumento dei costi di investimenti effettuati si trovano in una situazione economica difficile, un contributo annuo costante, per un periodo massimo di dieci anni, dell'ammontare massimo del 10% di un credito di miglioramento da assumere per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti a breve o medio termine.
(1/bis) Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso, alle medesime condizioni, ai coltivatori diretti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno assunto già presso istituti di credito mutui o prestiti non sovvenzionati anche per le rate già scadute, il cui ammortamento è tuttora in corso2) .
(2) Alle stesse condizioni gli stessi contributi possono essere concessi a cooperative che gestiscono impianti di trasformazione di prodotti agricoli aventi importanza rilevante per l'economia provinciale.
(3) Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa garanzia da parte del "fondo interbancario" ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.