(1) Senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale è vietato sulla proprietà demaniale, delimitata con l'apposizione di cartelli di cui alla tabella B) allegata alla presente legge, il campeggio e l'attendamento.
(2) La violazione di ogni singola norma è punita con una sanzione amministrativa pari a Euro 51.19)
(1) Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione all'Azienda ai sensi dell'articolo 3 è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda stessa.
(2) Per la violazione della prescrizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 31 per cavallo.20)
(3) Qualora il transito di cui al comma 1 avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore o chi abbia guidato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 186 maggiorata di Euro 31 per cavallo.21)
(1) Chiunque parcheggi un automezzo su aree in amministrazione dell'Azienda senza corrispondere l'importo fissato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera p), soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51.22)
(1) Il bestiame ammesso al pascolo nelle proprietà demaniali in base ai diritti di servitù, deve essere riconoscibile o contrassegnato dai singoli aventi diritto e avviato esclusivamente nei luoghi previsti nelle rispettive convenzioni. Gli sconfinamenti di bestiame nelle zone suaccennate, come pure il pascolo esercitato con bestiame non contrassegnato o non riconoscibile viene punito con il pagamento di una somma di Euro 4 per ogni capo bovino, equino, ovino o caprino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 23.23)
(1) L'esercizio della caccia sui territori di cui all'articolo 4, senza specifica autorizzazione, costituisce esercizio della medesima in zona vietata e in periodo non consentito.
(2) Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti per la selvaggina abbattuta o catturata.
(1) Sono incaricati a curare l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18, 18/bis, 18/ter, 19 e 20, gli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della giunta provinciale, gli organi di polizia forestale e gli agenti giurati incaricati di svolgere compiti di sorveglianza nella proprietà demaniale.24)
(1) Fatte salve le specifiche competenze del Direttore dell'Azienda, il Direttore della Ripartizione provinciale foreste è organo competente ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.25)
(1) La legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, viene sostituita dalla presente.
(2) Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, e suo regolamento di esecuzione e in materia di bilancio e contabilità le disposizioni della legge provinciale 28 aprile 1980, n. 8.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
AUTONOME PROVINZ BOZEN - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
LANDESFORST- UND -DOMÄNENVERWALTUNG
AZIENDA PROV.LE FORESTE E DEMANIO
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WILDSCHUTZGEBIET
ZONA DI PROTEZIONE FAUNISTICA
L.G.
L.P.
CAMPINGVERBOT
DIVIETO DI CAMPEGGIO