(1) In conformità alle direttive di cui all'articolo 2 ed in base ai criteri di attuazione di cui all'articolo 4, la Giunta provinciale può finanziare le iniziative industriali mediante la concessione delle seguenti provvidenze:
(1)(2)7)
(3) Le ditte si devono impegnare di applicare, in base alla normativa vigente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché in materia di collocamento obbligatorio di invalidi.
(4) Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi nei due anni precedenti la richiesta; in casi particolari la Giunta provinciale può ammettere imprese in difetto con quanto sopra qualora le stesse si impegnino a regolarizzare la relativa posizione.
(5)7)
(6) Le ditte devono dichiarare di essere in regola con le normative della Provincia Autonoma in materia di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo.
(7)7)
(1) Per ottenere il mutuo di ristrutturazione le imprese devono presentare domanda all'Assessorato provinciale competente corredata da una relazione che definisca:
(1) Il Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito apposite convenzioni per disciplinare le procedure, i tempi e metodologia inerenti la corresponsione, erogazione e liquidazione del concorso stesso, nell'accertamento della regolare esecuzione del piano di impiego relativo al finanziamento e ogni altro particolare ad esso attinente ivi comprese le verifiche inerenti gli effetti occupazionali.
(1) (6) -14)
(7) La competenza per la manutenzione di infrastrutture in zone produttive di interesse provinciale passa al Comune competente per territorio dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Il trasferimento del patrimonio al Comune deve avvenire entro un anno dopo il collaudo tecnico-amministrativo.15)
(1) Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.