(1) Il Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito apposite convenzioni per disciplinare le procedure, i tempi e metodologia inerenti la corresponsione, erogazione e liquidazione del concorso stesso, nell'accertamento della regolare esecuzione del piano di impiego relativo al finanziamento e ogni altro particolare ad esso attinente ivi comprese le verifiche inerenti gli effetti occupazionali.