Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1981, n. 37.
(1) Per la Provincia autonoma di Bolzano gli esami per ottenere il certificato di idoneità previsto dall'articolo 27 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147: "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici" e successive modifiche, hanno luogo a Bolzano.
(1) La commissione esaminatrice è nominata dall'Assessore competente in materia di sanità ed è composta:
(2) Funge da segretario un impiegato dell'Assessorato per la sanità.
(3) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentanti nel Consiglio provinciale.
(4) Per quanto riguarda la lingua nella quale i candidati sostengono l'esame, si applicano le norme vigenti per i concorsi pubblici.
(5) Ai componenti della commissione e al segretario sono corrisposti, ove spettino, i compensi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.
(6) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.