(1) Il servizio amministrativo realizza l'insieme delle attività volte a garantire l'ordinato svolgimento della gestione generale dell'unità sanitaria locale, anche attraverso un sistematico collegamento con i responsabili dei servizi, dei distretti e dei dipartimenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18; esso verifica la compatibilità dell'impiego del personale, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e dei materiali con gli indirizzi del comitato di gestione e dei piani e programmi provinciali e dell'unità sanitaria locale.
(2) Esso realizza anche l'insieme delle attività volte a garantire una gestione delle risorse finanziarie attribuite all'unità sanitaria locale che assicuri la migliore corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, adottando i principi dell'essenzialità della spesa e dell'economicità della gestione.
(3) Il servizio provvede:
- ad elaborare i bilanci preventivi e i conti consuntivi pluriennali e annuali;
- a verificare sistematicamente l'andamento della spesa, analizzandone e controllandone l'evoluzione per comparti specifici in rapporto ai piani e programmi provinciali dell'azienda sanitaria locale, nonché formulando proposte e fornendo consulenza per il suo contenimento e per la razionalizzazione dell'uso delle risorse;
- a predisporre le rendicontazioni trimestrali di cui all'articolo 50, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
- ad effettuare i riscontri di cassa, gli impegni di spesa, l'emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione, nonché il controllo contabile delle posizioni retributive;
- alla tenuta delle partite dei fornitori e di ogni altra ragione di debito;
- agli adempimenti fiscali;
- all'amministrazione, sotto l'aspetto economico, previdenziale e giuridico, del personale dipendente o a rapporto convenzionale;
- all'amministrazione del provveditorato e dell'economato, che comprende gli atti riguardanti gli acquisti e le forniture, i capitolati generali e speciali d'appalto, la regolare esecuzione dei contratti, le provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori, la gestione dei servizi generali quali cucine, lavanderie, magazzini, il controllo delle merci ricevute, nonché la tenuta dell'inventario dei beni;
- alla manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, intesa come l'insieme di opere finalizzate alla conservazione del bene; alla manutenzione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare, intesa come l'insieme di opere finalizzate al miglioramento del bene; alla direzione dell'officina e del personale addetto alla manutenzione;
- all'acquisto di:
- apparecchiature biomediche;
- strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili, ivi compresi i beni iscritti nei pubblici registri;
- apparecchiature informatiche, nonché programmi di base ed applicativi (hardware e software). 12)
(4) Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili di cui al comma 3, numero 9), l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta alla Ripartizione provinciale Salute entro il 31 agosto di ogni anno una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione triennale. Entro il 30 novembre del medesimo anno l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta il programma dettagliato per gli anni successivi che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, è approvato dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione all’Azienda Sanitaria dei fondi necessari. 13)
(5) Per i beni di cui al comma 3, numero 10), l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta entro il 31 agosto di ogni anno alla Ripartizione provinciale Salute una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione triennale. I programmi annuali devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano sanitario provinciale e predisposti secondo i criteri stabiliti dalla Ripartizione provinciale Salute. Entro il 30 novembre del medesimo anno l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta programmi per gli anni successivi, che, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, sono approvati dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione all’Azienda Sanitaria dei fondi necessari. I criteri di ripartizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Per i beni indicati al comma 3, numero 10), lettera a), il cui valore unitario supera la soglia fissata dalla Giunta provinciale, devono essere predisposti distinti programmi d'acquisto, che possono anche avere una valenza pluriennale. 14)
(6) Per progetti di informatizzazione di particolare rilevanza a livello provinciale o in caso di particolari e motivate esigenze di natura tecnica, all'acquisto del materiale informatico può provvedere direttamente la Provincia.15)