Pubblicata nel B.U. 11 marzo 1980, n. 13.
(1) Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi inerenti alle attribuzioni di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale approva al momento dell'entrata in vigore della presente legge e all'inizio di ciascun anno un apposito programma assistenziale.
(2) Il programma deve contenere la determinazione delle forme di assistenza e, per ciascuna di queste, le misure delle prestazioni, i criteri fondamentali di intervento, il numero dei provvedimenti prevedibili e la previsione dei mezzi finanziari. Per quanto concerne le prestazioni economiche saranno seguite le disposizioni di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, e successive modifiche. 2)
Abrogato dall'art. 34 del D.P.G.P. 4 marzo 1980, n. 7.