Pubblicata nel B.U. 11 marzo 1980, n. 13.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti di diritto assistenziale e privato che fanno capo, per il tramite della sede provinciale di Bolzano, all'ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori.
(2) L'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori di cui all'articolo 1, ultimo comma, del D. L. 23 marzo 1948, n. 327, è assunta, fino all'attuazione della riforma sanitaria, dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale dei lavoratori dell'industria.