(1) L'articolo 19 e la terza frase dell'articolo 32 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, sono abrogati.
(2) Gli invalidi civili assoluti, già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di trovarsi nelle condizioni previste al n. 6 del precedente articolo 5, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.
(3) Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'articolo 11, la commissione sanitaria accerta anche l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi totalmente inabili.
(4) Per gli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili prima del 1° gennaio 1980, che si trovino nelle condizioni previste al n. 6 dell'articolo 5, l'indennità spetta a decorrere dalla data predetta. Negli altri casi l'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
(5) L'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti è stabilita in lire 120.000 mensili per l'anno 1979.
(6) I titolari delle prestazioni la cui misura era ridotta per effetto dell'articolo 17, secondo comma, ovvero dell'articolo 19 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, acquisiscono la prestazione a misura intera con la data del 1° gennaio 1980 o con la data successiva da cui decorre il proprio diritto alla prestazione.