(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad accreditare su un conto corrente fruttifero istituito presso gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario secondo la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche e integrazioni, sotto la denominazione "Provincia autonoma di Bolzano - conto anticipazioni contributi", somme di denaro reintegrabili e variabili in relazione alle necessità che sono di tempo in tempo previste. Il conto corrente fruttifero per la Provincia è regolato dal tasso ufficiale di sconto.
(2) Dal conto corrente l'istituto di credito preleva, in base ai singoli nullaosta rilasciati per operazioni di credito dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, nei limiti e sotto le condizioni indicate nel nullaosta stesso, entro i limiti di disponibilità, le somme corrispondenti alle rate del concorso provinciale di preammortamento ed occorrendo anche la prima rata di concorso provinciale sull'ammortamento dei mutui previsti dalle leggi provinciali 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, e 23 dicembre 1976, n. 62, e successive modifiche e integrazioni, al fine di porre a carico degli operatori fin dall'inizio l'interesse al netto del concorso provinciale.
(3) Gli istituti di credito sono tenuti a trasmettere semestralmente all'Amministrazione provinciale il conto amministrativo e, alla chiusura di ogni esercizio, il conto giudiziale, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.
(4) L'Amministrazione provinciale è incaricata a stipulare con le aziende di credito interessate una convenzione che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione provinciale e le aziende di credito sorgenti dall'attuazione del presente articolo.12)