(1) La misura dei prestiti in riferimento all'importo ammesso, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e le modalità per la loro concessione sono fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto della normativa vigente in materia. 3)
(2) 4)
(3) Gli importi restituiti dai beneficiari all'azienda o ente che gestisce il fondo vengono portati in aumento della dotazione residua del fondo e reimpiegati fino alla data che sarà stabilita dalla Giunta provinciale. Gli importi giacenti a tale data presso le aziende o enti gestori e gli importi restituiti dai beneficiari dopo tale data devono essere immediatamente versati al tesoriere della Provincia. 5)