(1) Per i prestiti di cui alla presente legge non opera la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
(2) In caso di ritardo del beneficiario nella restituzione del prestito l'azienda o ente gestore è tenuta ad esperire le procedure per il recupero dell'importo dovuto e l'eventuale mancato recupero causato da insolvenza del beneficiario viene portato in decurtazione della dotazione del fondo.