Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 1979, n. 61.
La ragione sociale "S.A.D. S.p.A." è stata cambiata in "Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A." con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 giugno 1994.
(1) Al fine di agevolare l'esercizio di attività di pubblico trasporto su strada nel territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della S.A.D. S.p.A. con sede in Bolzano per l'importo di lire 600 milioni, pari ad un terzo del capitale sociale del valore nominale di lire 1800 milioni, alle condizioni di cui ai successivi articoli.
(1) La partecipazione azionaria di cui al precedente articolo è subordinata all'esito favorevole di un accertamento, da effettuarsi dal competente Assessorato provinciale dei trasporti, che il patrimonio sociale della S.A.D. S.p.A., presente nella provincia di Bolzano, corrisponda a quello acquisito dalla medesima società a seguito dell'originario trasferimento del capitale azionario dalla Immobiliare SOGENE.
(1) La partecipazione azionaria di cui al precedente articolo 1 viene anche subordinata all'approvazione, da parte della Giunta provinciale, dello statuto della società, al fine di accertare il rispetto delle migliori condizioni che assicurino l'esercizio di attività di pubblico trasporto. Lo statuto stesso deve prevedere la proporzionale rappresentanza della Provincia agli organi di amministrazione e di controllo rapportata alla quota di capitale sottoscritta.
(2) La Giunta provinciale provvede, inoltre, a consentire nell'interesse e a nome della Provincia, eventuali variazioni dello statuto della società, purché le stesse non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale.
(3) I rappresentanti della Provincia sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale.
(1) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad erogare alla società una sovvenzione straordinaria fino a lire 600 milioni per l'adeguamento del fondo indennità di licenziamento del personale operante nella provincia, con il vincolo di attuare nuovi investimenti, diretti a migliorare i servizi di trasporto della società medesima svolti nel territorio provinciale.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis