Pubblicata nel B.U. 4 dicembre 1979, n. 60.
(1) Le attribuzioni dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, istituito con D. L. 23 marzo 1948, n. 361, convertito in legge 5 gennaio 1953, n. 29, e attuate nella provincia di Bolzano attraverso la Casa Serena di via Fago in Bolzano, sono assunte dal Comune di Bolzano.
(2) Questo subentra nei rapporti di diritto assistenziale e privato che fanno capo, per il tramite della suddetta sede, all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.
(1) Il personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, collocato nei ruoli di cui all'articolo 4 dell'accordo emanato con D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, in servizio presso la sede di Bolzano dall'ente in questione, è trasferito, previo consenso, ai sensi degli articoli 122, 123 e 124 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità a quanto disposto dal decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, al Comune di Bolzano.
(2) Al personale trasferito è garantito comunque il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
(1) I beni dell' O.N.P.I. situati nel territorio del comune di Bolzano sono trasferiti all'Amministrazione comunale di Bolzano.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.