Pubblicata nel B.U. 25 settembre 1979, n. 48.
(1) Al personale sanitario e alle categorie non mediche che viene integrato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si applica il titolo primo del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.
(1) In sede di prima attuazione delle convenzioni nazionali uniche, di cui all'articolo 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349, si prescinde dal requisito di cui all'articolo 1 nei casi di richiesta di iscrizione al nuovo rapporto convenzionale da parte di medici già inclusi alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli elenchi mutualistici previsti da preesistenti norme.
(1) Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche a favore di coloro che pur non avendo contratto una convenzione avevano comunque presentato una rispettiva domanda precedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché a favore di coloro che abbiano stipulato una convenzione precedentemente alla data di notifica dell'accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali con i singoli enti mutualistici in liquidazione.
La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.