Pubblicata nel B.U. 13 febbraio 1979, n. 7.
(1) Fermo restando che la composizione del consiglio dei sanitari e del Consiglio sanitario centrale, ove previsto, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, fatta eccezione per l'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, nel cui seno la composizione deve essere paritetica per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco, l'elezione degli aiuti e degli assistenti è distinta per gruppo linguistico.