Pubblicata nel B.U. 13 febbraio 1979, n. 7.
La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.