Pubblicata nel B.U. 9 gennaio 1979, n. 2.
(1) I comuni che sono tenuti, in base alle vigenti disposizioni, ad avere un pubblico macello, possono avvalersi, su autorizzazione della Giunta provinciale, sentito il veterinario provinciale, dei macelli appartenenti ad altri enti pubblici o privati e stipulare all'uopo apposita convenzione che assicuri il regolare espletamento del pubblico servizio e delle funzioni ad esso inerenti, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
(2) La Giunta provinciale può, inoltre, qualora esistano condizioni locali a ciò favorevoli, promuovere la stipulazione di apposite convenzioni tra i comuni non tenuti ad avere un pubblico macello e macelli appartenenti ad altri enti pubblici o privati.
(3) Le convenzioni di cui al primo e secondo comma devono prevedere le modalità dell'utilizzazione del macello da parte del comune e dell'ente proprietario e possono prevedere altresì i criteri per la determinazione del corrispettivo.
La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.