Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
Sostituiscono l'art. 2 rispettivamente l'art. 18 della L.P. 13 febbraio 1975, n. 16.
(1) Per l'espletamento dei compiti previsti dalla lettera n) dell'articolo 1, l'azienda provvederà all'assunzione di un dipendente della carriera di concetto e di un dipendente della carriera ausiliaria.
(2) Al personale dell'azienda già dipendente dello Stato, della Provincia, di aziende provinciali comunque denominate o di enti pubblici locali siti nel territorio della Provincia, il servizio con mansioni analoghe o assimilabili è riconosciuto, agli effetti della progressione in carriera, nei limiti delle disposizioni delle leggi provinciali.
(1) I comuni, le frazioni di comune e le comunità comprensoriali possono per delega della Provincia e dietro parere tecnico dell'azienda realizzare e gestire microripetitori radiotelevisivi per ridiffondere i programmi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina al fine di servire aree non già servite dall'azienda, a condizione che tali impianti siano tecnicamente compatibili con i progetti tecnici concordati con il competente Ministero a mente del secondo comma dell'articolo 10 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691. L'attivazione di impianti verrà comunicata dalla RAS al Ministero medesimo con indicazione delle principali caratteristiche tecniche.
(2) 3)
La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Il comma 2 modifica l'art. 7, comma 1, della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.