(1) Al personale trasferito dallo Stato alla Provincia per effetto di norme legislative statali o provinciali la Provincia integrerà fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato con iscrizione al detto ente previdenziale.
(2) Al personale trasferito per effetto di leggi statali o provinciali da altri enti pubblici alla Provincia il servizio prestato presso gli enti di provenienza è utilmente computato, ai fini della buona uscita di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'articolo 27 della legge provinciale 17 agosto 1972, n. 17, dedotta l'eventuale indennità premio di servizio corrisposto dall' I.N.A.D.E.L. per lo stesso servizio.
(3) Per il personale proveniente da enti disciolti il computo di cui al precedente comma è subordinato al versamento alla Provincia delle indennità di fine servizio comunque denominate, maturate dal personale interessato presso gli enti di provenienza.
(4) Il computo del servizio prestato presso gli enti di provenienza viene effettuato nella stessa misura in cui è stato riconosciuto all'atto del trasferimento alla Provincia. Da tale computo sono esclusi i periodi del servizio per i quali il personale interessato abbia già fruito di un'indennità di fine servizio comunque denominata.
(5) Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale che passa per legge alla Provincia a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3. 10)