Pubblicata nel B.U. 14 febbraio 1978, n. 9.
(1) Per l'esecuzione di progetti di elettrificazione rurale ammessi ai benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della C.E.E., nonché quelli previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Giunta provinciale può concedere contributi integrativi in conto capitale fino al 90%, che devono essere commisurati all'importo risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella ammessa con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste. 2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.