Pubblicata nel B.U. 12 luglio 1977, n. 35.
(1) Per l'occupazione e l'espropriazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere previste nella presente legge e nella legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, si procede ai sensi delle disposizioni contenute nella legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, a richiesta dell'Amministrazione provinciale, tramite l'Assessore competente in materia, dei comuni e loro consorzi, delle comunità comprensoriali, dell'ENEL e delle altre imprese distributrici.