Pubblicata nel B.U. 12 luglio 1977, n. 35.
(1) L'Assessore competente in materia è autorizzato a stipulare con l'ENEL e le altre imprese distributrici, apposite convenzioni in forma pubblica amministrativa per il trasferimento in proprietà ed esercizio agli stessi degli impianti ed opere costruiti. Fino all'ammontare del contributo provinciale il trasferimento di cui sopra è a titolo gratuito, la quota restante va a carico dell'ENEL o della rispettiva impresa distributrice.
(2) Tutti i contratti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 sono stipulati dall'Assessore competente in materia e non sono soggetti ad alcuna approvazione, se di importo inferiore a lire 100 milioni. Contestualmente alla stipulazione del contratto l'Assessore competente in materia, quando occorra, impegna la spesa. Il contratto diviene esecutivo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, nei casi previsti dalle vigenti norme, del decreto che impegna la spesa necessaria per l'acquisto dei beni, per l'esecuzione dell'opera o delle altre prestazioni pattuite.
(3) I contratti di importo superiore a lire 100 milioni sono approvati dalla Giunta provinciale.